Vediamo insieme quali norme riguardanti aspetti economici, fiscali e previdenziali, stabilite sia dalla Lega che dalla Federazioni, devono rispettare le società iscritte alla Serie A (e salvo alcune differenze numeriche le società di LegaDue).
Condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega
Costituisce condizione tassativa di ammissione o di permanenza nella Lega il rispetto dei seguenti requisiti:
a) forma giuridica di società per azioni o società a responsabilità limitata;
b) statuto conforme alla legge n. 91 del 1981 [...];
c) indicazione di tutti i soci, con specificazione della relativa quota di partecipazione [...];
d) indicazione del legale rappresentante, degli amministratori, dei sindaci e dei procuratori della società;
e) versamento della quota di ingresso e della quota associativa annuale determinate dall'Assemblea;
f) fideiussione bancaria a prima richiesta in favore della Lega, dell'importo stabilito dall'Assemblea, rilasciata da primaria banca a garanzia del puntuale adempimento della società a tutti gli obblighi derivanti dallo Statuto, dai regolamenti e dalle decisioni della Lega;
g) disponibilità di un impianto di gioco conforme alle prescrizioni tecniche e di sicurezza stabilite dalla Lega ed avente la capienza minima inderogabile determinata dall'Assemblea.
L'importo minimo di spesa può essere ridotto nella misura annualmente stabilita dall'Assemblea nel caso in cui la società partecipi ad almeno tre campionati giovanili (compresi tra quelli Under 21, Under 19, Under 17, Under 15, Under 14 e Under 13).
Costituisce soltanto illecito disciplinare la corresponsione di compensi lordi per un ammontare inferiore all’importo minimo stabilito ma superiore all’85% di tale importo minimo. In tale ipotesi la società è passibile di una sanzione pecuniaria pari alla differenza fra l’importo minimo di spesa stabilito e la somma che è risultata effettivamente corrisposta nella stagione.
Alla data del 15 aprile le società devono comunque avere effettivamente corrisposto almeno il 50% dell’importo complessivo minimo di spesa stabilito. In caso di violazione di tale obbligo la società è passibile di una sanzione pecuniaria di ammontare pari alla differenza fra il 50% dell’importo minimo di spesa stabilito e la somma effettivamente corrisposta. In caso di dichiarazione mendace, la sanzione pecuniaria è aumentata fino ad un terzo. In caso di omessa dichiarazione, la sanzione pecuniaria è pari al 50% dell’importo minimo di spesa stabilito.
Titolo III del Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico della FIP
Oltre alle condizioni previste dalla Lega occorre il rispetto della normativa deliberata annualmente dal Consiglio Federale.
Per consentire ciò la contabilità deve essere tenuta dalle società osservando le norme di legge, utilizzando il piano dei conti idoneo alla redazione del bilancio d'esercizio. Le società, entro 15 giorni dalla data di approvazione da parte dell‘assemblea dei soci devono far pervenire alla Com.Te.C. la copia del bilancio d‘esercizio. Le società devono far pervenire alla Com.Te.C. anche una copia del bilancio semestrale, entro due mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio.
Le note esplicative ed integrative dei bilanci devono contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico.
Oltre ai suddetti documenti le società, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono far pervenire alla Com.Te.C. il prospetto RIP con l‘indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto, sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale.
Le note esplicative ed integrative dei bilanci devono contenere ogni informazione significativa che consenta di giudicare l'evoluzione dell'attività e il risultato economico.
Oltre ai suddetti documenti le società, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono far pervenire alla Com.Te.C. il prospetto RIP con l‘indicazione del rapporto Ricavi/Indebitamento/Patrimonio Netto, sulla base di una situazione economica e patrimoniale trimestrale.
La verifica del parametro è effettuata sulla base dei seguenti Ricavi relativi all‘ultimo bilancio approvato:
a) gli incassi lordi da gare, compresi gli abbonamenti ed i proventi da sponsorizzazioni;
b) i proventi derivanti dalle convenzioni individuali o collettive con Enti e società radio-televisive o altri relativi ad operazioni di pubblicità e concessioni varie o derivanti dalla partecipazione a competizioni internazionali;
c) i ricavi, comprensivi delle plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei giocatori (compresi i premi di valorizzazione) al netto delle perdite sopportate per il medesimo titolo;
d) gli altri ricavi derivanti dall‘attività sportiva e da eventuali contributi dei soci.
L'Indebitamento corrente da considerare ai fini del calcolo del denominatore del rapporto comprende tutti i debiti e gli impegni verso terzi di qualsiasi natura.
- I debiti verso l’Erario sono indicati al netto degli eventuali crediti compensabili entro i dodici mesi successivi alla data dell’insorgenza. In caso di rateizzazione dei debiti verso l’Erario e/o verso gli Enti Previdenziali, la F.I.P. può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nei 12 mesi successivi alla data di riferimento del parametro.
- I debiti sono, inoltre, ridotti dell'ammontare delle attività finanziarie con scadenza non superiore a 12 mesi, risultanti nella contabilità sociale alle voci “Disponibilità liquide” e “Altri titoli”. È vietata qualsiasi forma di compensazione volontaria fra debiti e crediti.
- La F.I.P. può consentire l’inclusione nell’indebitamento delle sole rate in scadenza nella stagione sportiva successiva per i debiti finanziari verso Istituti di Credito a lungo termine nonché per quelli assunti per investimenti patrimoniali in immobili da utilizzare direttamente per l’esercizio dell’attività sportiva.
- Sono compresi nell’indebitamento corrente, se passivi, i saldi finanziari delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni dei giocatori, mentre i medesimi saldi finanziari, se attivi, sono portati a riduzione dell'indebitamento solamente se derivanti da operazioni di trasferimento tra società italiane, con esclusione pertanto dei crediti derivanti dalle operazioni di trasferimento effettuate con società estere, salvo che la certezza ed esigibilità di questi ultimi crediti sia certificata da una società di revisione iscritta all’Albo speciale.
Il Patrimonio Netto è determinato da ciò che risulta dalle scritture contabili alla voce patrimonio netto compresi i finanziamenti dei soci postergati e detratti i crediti verso soci.
Il rapporto Ricavi/Indebitamento deve avere un quoziente superiore a 2,0.
L‘indebitamento complessivo deve essere comunque non superiore del 10% rispetto a quello risultante dal bilancio dell‘esercizio precedente
Il calcolo di eccedenza d'indebitamento non viene applicato per le società che presentano il rapporto tra lo stesso indebitamento ed il Patrimonio Netto inferiore ad un coefficiente fissato annualmente dal Consiglio Federale (nella attuale è pari a 4). Tale possibilità è estesa anche nel caso in cui il rapporto tra Ricavi/Indebitamento sia maggiore di un determinato valore (attualmente fissato a 10).
Oltre al prospetto RIP, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, le Società devono far pervenire alla Com.Te.C. (sempre con riferimento alle scritture contabili) il prospetto PD con l‘indicazione del rapporto Patrimonio netto contabile/Diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori riferito alla data di chiusura di ciascun trimestre.
Riguardo la determinazione di questo rapporto, per diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori si intendono, il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati (al netto dei relativi fondi di ammortamento) rappresentati dai diritti pluriennali giocatori prima squadra, dalla capitalizzazione dei costi del vivaio e da tutte le altre immobilizzazioni immateriali riconducibili al diritto ad usufruire delle prestazioni sportive degli atleti.
La misura del parametro di riferimento, stabilito annualmente dal Consiglio Federale, è attualmente fissata a 0,50: in pratica il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati devono essere finanziati con mezzi propri (rappresentati dal capitale sociale sottoscritto e versato, le riserve ordinarie e straordinarie, gli utili di esercizio al netto delle perdite di esercizio non ripianate ed i finanziamenti dei soci in conto capitale) nella misura minima del 50%.
Le Società professionistiche, entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Com.Te.C. e la Lega, anche la documentazione attestante il totale pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati maturati nel trimestre di riferimento. Inoltre devono depositare presso la Com.Te.C. la documentazione che attesti l‘avvenuto pagamento delle ritenute Ire/Irpef, Enpals e Fondo FineRapporto riferite per competenza agli emolumenti maturati nel trimestre nei confronti di tutti i tesserati.
Entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono adempiere al pagamento delle imposte Iva, Ires ed Irap le cui obbligazioni sono sorte nel semestre di riferimento.
Entro 45 giorni dalla chiusura di ciascun semestre, devono adempiere al pagamento delle imposte Iva, Ires ed Irap le cui obbligazioni sono sorte nel semestre di riferimento.
I componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società professionistiche hanno l‘obbligo di informare la Com.Te.C. di tutti gli atti o i fatti, di cui vengano a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione della società o avere effetti negativi di rilievo sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.
Le attività ispettive e di verifica della Com.Te.C. si concludono con le delibere che vengono sottoposte al Consiglio Federale, il quale, nel caso violazione delle norme in materia economico-finanziaria da parte di una società, applicherà delle sanzioni ed ogni altro provvedimento di sua competenza.
In caso di ritardo non superiore a sette giorni nella trasmissione, da parte della società, dei dati e dei documenti richiesti, il Consiglio Federale applica la sanzione dell‘ammonizione con diffida. Se il ritardo è superiore a sette giorni il Consiglio Federale applica un‘ammenda di 15.000 euro. In caso di recidiva nel corso della stessa stagione sportiva viene applicata l‘ammenda da un minimo di 15.000 euro ad un massimo di 45.000 euro.
In caso di mancato rispetto del rapporto RIP e/o del rapporto PD, riferiti alle date del 30 giugno, 30
settembre e 31 dicembre, la Com.Te.C. contesta alla società
l‘inadempienza e la invita a provvedere a riequilibrare la situazione
patrimoniale entro 30 giorni. La situazione patrimoniale deve essere
riequilibrata mediate incremento di mezzi propri da effettuarsi
esclusivamente con versamenti in conto futuro aumento di capitale, in
conto futuro copertura perdite, nella forma dell‘aumento di Capitale
Sociale (regolarmente sottoscritto e versato) e con finanziamenti
postergati ed infruttiferi dei Soci. In caso di mancata assunzione dei
detti provvedimenti il Consiglio Federale applica alla società
inadempiente l‘ammenda massima prevista (45.000 euro) e dispone il divieto ad
effettuare operazioni di tesseramento di atleti e allenatori. Il divieto
ad effettuare tesseramenti può essere revocato su istanza
della Società, corredato dai
documenti attestanti l‘avvenuto
riequilibrio della situazione patrimoniale e il rispetto dei rapporti.
Le Società che non adempiono o che adempie con ritardo superiore a cinque giorni, agli obblighi di regolare pagamento degli
oneri fiscali e contributivi e delle spettanze dei propri tesserati, il
Consiglio Federale applica la sanzione di due punti di penalizzazione in
classifica per ogni singolo inadempimento. Inoltre il Presidente Federale dispone che la Società non possa
provvedere al tesseramento ed al deposito di nuovi contratti di atleti e
allenatori. Tale ultimo provvedimento può essere revocato, su istanza
della Società, corredato dai documenti da cui risulti il regolare
versamento dei tributi e competenze omessi.
Per le inadempienze per le
quali è previsto il deposito delle attestazioni nel periodo tra il 1
luglio ed il 31 dicembre, la penalizzazione viene scontata nella
stagione sportiva in corso, mentre per quelle commesse dal 1 gennaio al
30 giugno la penalizzazione viene scontata nella stagione sportiva
successiva a quella di riferimento.
Il rispetto dei medesimi rapporti che abbiamo appena visto, però riferiti alla scadenza del 31 marzo, sono inseriti in una disciplina specifica (stabilita annualmente dal Consiglio Federale) che prevede il rispetto di ulteriori condizioni, determinanti per l‘Ammissione da parte della FIP ai Campionati professionistici nella stagione successiva.
L‘attuale normativa stabilisce che per essere ammesse ai Campionati Professionistici le società devono:
a) avere al 31 marzo un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a 2,0. L‘indebitamento complessivo alla data del 31 marzo, non deve comunque essere superiore del 10% rispetto a quello dell'anno precedente.
L'eccedenza d‘indebitamento rispetto all‘anno precedente non viene applicata per le società:
• che presentano un coefficiente Indebitamento/Patrimonio Netto non superiore a 4,00;
• che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore a 600.000 euro per la Serie A;
• un parametro R/I superiore a 10.
b) il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento, alla data del 31 marzo, devono essere finanziati con mezzi propri nella misura minima del 50%.
c) aver adempiuto fino al 30 aprile ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera.
d) aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d‘imposta, nei confronti dell‘Erario per IRPEF/IRE e nei confronti degli Enti Previdenziali (ENPALS ed INPS) fino al 30 aprile; nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell‘Erario per IRES, IRAP, IVA.
La Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora essa sia ammissa al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell‘ENPALS, INPS, Agenzia delle Entrate, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute.
e) aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti degli Enti Federali e delle Società affiliate alla FIP.
f) aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, come già descritto in precedenza. Resta comunque ferma la competenza Federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2010/2011.
g) non sussistere nelle condizioni previste dall‘art. 2447 per le S.p.A. (o 2482ter per le S.r.l.) e dall‘art. 2484 del Codice Civile alla data del 31 marzo.
Questi articoli del C.C. disciplinano rispettivamente l’eventuale riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e lo scioglimento della società.
h) aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.
Le Società che non rispettano le condizioni e gli obblighi documentali, devono regolarizzare le loro posizioni entro il termine perentorio dell' 11 luglio, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione.
Entro la data del 12 luglio la Lega di Pallacanestro Serie A e la Legadue comunicano alla FIP l‘elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Leghe stesse nonché l‘elenco delle società che non le hanno rispettate.
Entro la data del 15 luglio la Com.Te.C. comunica alla FIP l‘elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della normativa di ammissione.
La FIP, ricevute le comunicazioni delle Leghe e della Com.Te.C., provvede all‘iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del 17 luglio in occasione di un apposita riunione del Consiglio Federale.
Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l‘ammissione al campionato di competenza è consentito da parte della società non ammessa, il ricorso per arbitrato davanti alla Alta Corte dello Sport del CONI.
Le Società escluse possono essere ammesse ad altri campionati dilettantistici, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla FIP, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, su decisione del Consiglio Federale.
È quanto avvenuto ad esempio nell'estate 2009, quando la Fortitudo Bologna, esclusa dal campionato di LegaDue per non aver rispettato i requisiti della Com.Te.C. necessari all‘ammissione ai campionati professionistici, è stata ammessa al campionato di Serie A dilettanti.
Ammissione ai Campionati Professionistici
Il rispetto dei medesimi rapporti che abbiamo appena visto, però riferiti alla scadenza del 31 marzo, sono inseriti in una disciplina specifica (stabilita annualmente dal Consiglio Federale) che prevede il rispetto di ulteriori condizioni, determinanti per l‘Ammissione da parte della FIP ai Campionati professionistici nella stagione successiva.
L‘attuale normativa stabilisce che per essere ammesse ai Campionati Professionistici le società devono:
a) avere al 31 marzo un rapporto Ricavi/Indebitamento con quoziente non inferiore a 2,0. L‘indebitamento complessivo alla data del 31 marzo, non deve comunque essere superiore del 10% rispetto a quello dell'anno precedente.
L'eccedenza d‘indebitamento rispetto all‘anno precedente non viene applicata per le società:
• che presentano un coefficiente Indebitamento/Patrimonio Netto non superiore a 4,00;
• che presentano un indebitamento complessivo, alle date di riferimento dei parametri trimestrali, non superiore a 600.000 euro per la Serie A;
• un parametro R/I superiore a 10.
b) il complesso dei diritti ad usufruire delle prestazioni sportive dei tesserati al netto dei relativi fondi di ammortamento, alla data del 31 marzo, devono essere finanziati con mezzi propri nella misura minima del 50%.
c) aver adempiuto fino al 30 aprile ad ogni obbligazione nei confronti dei propri tesserati e nei confronti del Fondo Accantonamento Fine Carriera.
d) aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o nella qualità di sostituto d‘imposta, nei confronti dell‘Erario per IRPEF/IRE e nei confronti degli Enti Previdenziali (ENPALS ed INPS) fino al 30 aprile; nonché aver adempiuto ad ogni obbligazione, diretta o indiretta, nei confronti dell‘Erario per IRES, IRAP, IVA.
La Società è considerata in regola con gli adempimenti ai fini fiscali e previdenziali, qualora essa sia ammissa al beneficio della dilazione di pagamento anche in forma rateale da parte dell‘ENPALS, INPS, Agenzia delle Entrate, in presenza di regolare pagamento delle rate scadute.
e) aver adempiuto ad ogni obbligazione nei confronti degli Enti Federali e delle Società affiliate alla FIP.
f) aver rispettato le condizioni di ammissione e di permanenza nella Lega Società di Pallacanestro Serie A, come già descritto in precedenza. Resta comunque ferma la competenza Federale per la determinazione delle Società aventi diritto al Campionato 2010/2011.
g) non sussistere nelle condizioni previste dall‘art. 2447 per le S.p.A. (o 2482ter per le S.r.l.) e dall‘art. 2484 del Codice Civile alla data del 31 marzo.
Questi articoli del C.C. disciplinano rispettivamente l’eventuale riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale e lo scioglimento della società.
h) aver sottoscritto specificamente la clausola compromissoria contenuta nella domanda di ammissione.
Le Società che non rispettano le condizioni e gli obblighi documentali, devono regolarizzare le loro posizioni entro il termine perentorio dell' 11 luglio, facendo pervenire idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di ammissione.
Entro la data del 12 luglio la Lega di Pallacanestro Serie A e la Legadue comunicano alla FIP l‘elenco delle società che hanno rispettato le condizioni di ammissione e permanenza nelle Leghe stesse nonché l‘elenco delle società che non le hanno rispettate.
Entro la data del 15 luglio la Com.Te.C. comunica alla FIP l‘elenco delle squadre che hanno adempiuto, e non, alle condizioni della normativa di ammissione.
La FIP, ricevute le comunicazioni delle Leghe e della Com.Te.C., provvede all‘iscrizione delle Società ai Campionati di competenza entro il termine del 17 luglio in occasione di un apposita riunione del Consiglio Federale.
Avverso la decisione del Consiglio Federale che neghi l‘ammissione al campionato di competenza è consentito da parte della società non ammessa, il ricorso per arbitrato davanti alla Alta Corte dello Sport del CONI.
Le Società escluse possono essere ammesse ad altri campionati dilettantistici, dopo aver adempiuto alle altre disposizioni delle Leghe riconosciute dalla FIP, secondo la rilevanza degli adempimenti e la disponibilità nel relativo organico, su decisione del Consiglio Federale.
È quanto avvenuto ad esempio nell'estate 2009, quando la Fortitudo Bologna, esclusa dal campionato di LegaDue per non aver rispettato i requisiti della Com.Te.C. necessari all‘ammissione ai campionati professionistici, è stata ammessa al campionato di Serie A dilettanti.
Fisco e FIP vanno a canestro sui controlli http://195.56.77.208/news/?id=112971
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